Approvazione Ordinanza Balneare 2012

Pubblicata nel bollettino ufficiale regionale n.53 del 12 aprile 2012 l’Ordinanza Balneare in sostituzione di quella vigente del 16 maggio 2011, che viene espressamente abrogata.
La nuova disciplina per il turismo e le strutture balneari è approvata con la determinazione dirigenziale n.108/2012 del Servizio Demanio e Patrimonio ed è finalizzata all’esercizio delle attività turistico – balneari e delle strutture ricettive ad esse correlate, nonché all’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale.
La stagione balneare dura per l’intero anno solare per l’esercizio delle attività commerciali e di quelle accessorie degli stabilimenti balneari, che potranno essere regolamentate in base agli orari degli altri esercizi presenti sul territorio, e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e paesaggistica e in materia di igiene e salute pubblica.
L’apertura al pubblico per la balneazione è consentita dal 1 maggio al 30 settembre, in attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.116
Tutte le strutture sono tenute ad assicurare l’apertura dal quarto sabato di maggio alla seconda domenica di settembre.
Nei periodi di apertura obbligatoria devono funzionare, presso le strutture, i servizi di salvataggio, secondo gli orari e le modalità indicati dalla Capitaneria di Porto competente per territorio.
Il testo dell’Ordinanza, oltre alle disposizioni generali, contiene come parte integrante la “Norma Etica” (art. 7) e precise prescrizioni per l’uso delle spiagge, la sicurezza della balneazione e la disciplina delle aree in concessione per le strutture balneari, con riferimento alla cartellonistica, che deve essere presente anche in lingua inglese, francese e tedesco.
L’Ordinanza deve essere esposta, in formato visibile come richiesto, oltre che presso i concessionari, anche nelle sedi municipali dei comuni costieri per l’intera stagione balneare.
L’Ordinanza e la “Norma Etica” devono restare affisse entrambe, in formato visibile come richiesto, all’Albo della singola struttura balneare.

Fonte: www.regione.puglia.it

Confcommercio: firmato l’accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato

E’ stato siglato, in data 24 marzo 2012, l’accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell’apprendistato tra Confcommercio-Imprese per l’Italia e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
L’accordo, in coerenza con le linee del nuovo Testo unico sull’apprendistato (D. L.vo n. 167/2011), prevede, per specifiche figure professionali analoghe a quelle artigiane, durate diversificate e percorsi formativi ad hoc in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.
L’intesa non è derogabile dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
Le aziende sono chiamate ad investire sull’attuazione di un nuovo percorso che le vede coinvolte direttamente nella gestione del contratto di apprendistato, con il duplice vantaggio di una durata decisamente inferiore di ore di formazione di base a fronte di una più mirata e specifica attività formativa professionalizzante che consente sia all’azienda che all’apprendista l’ottenimento di competenze più adeguate alle mansioni che al termine del percorso formativo si dovranno conseguire.
Attraverso la sottoscrizione della suddetta intesa le parti hanno confermato e valorizzato anche il ruolo della bilateralità inserendo il riferimento al passaggio obbligato all’ente bilaterale per l’ottenimento del parere di conformità precedentemente già previsto dal CCNL Terziario nell’ambito della procedura di attuazione dello stesso contratto di apprendistato professionalizzante.
Gli aspetti di maggiore rilevanza dell’accordo sono i seguenti:

PARTE I – DISCIPLINA GENERALE
Secondo quanto previsto dal D. L.vo n. 167/2011, è stata introdotta una parte generale contenente la disciplina applicabile a tutte e tre le tipologie di apprendistato.
In particolare, sono state recepite le disposizioni afferenti la tempistica entro la quale dovrà essere definito il piano formativo individuale, prevedendo che dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di apprendistato, per consentire al datore di lavoro di effettuare un’idonea analisi delle competenze in ingresso del giovane.
Appare opportuno precisare che tale tempistica non incide in alcun modo sulla procedura relativa al rilascio del parere di conformità ad opera degli EBT, che resta confermata in toto. Si tratta, infatti, di due adempimenti diversi: mentre il piano formativo presentato all’EBT non è nominativo, ma individua solamente il numero degli apprendisti ed il relativo inquadramento finale, il piano formativo individuale presuppone l’avvenuto rilascio del parere di conformità ed è il programma formativo di uno specifico lavoratore con il quale il datore di lavoro abbia instaurato un rapporto di apprendistato.
Altro aspetto di particolare interesse è rappresentato dalla proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi, nel caso in cui il rapporto subisca nel corso dello svolgimento una sospensione involontaria (ad esempio malattia od infortunio dell’apprendista), con il correlativo obbligo per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto.
Con riferimento al finanziamento dell’attività formativa è stato previsto che gli apprendisti possano essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’impresa tramite il Fondo For.Te.

PARTE II- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

Durata del contratto di apprendistato

La modifica delle durate del contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dall’art. 4, II comma, D. Lgs. n. 167/2011, nei fatti ha comportato la riduzione dei termini per i livelli da II al IV, secondo le scadenze di seguito indicate:
II livello 36 mesi
III livello 36 mesi
IV livello 36 mesi
V livello 36 mesi
VI livello 24 mesi
L’accordo ha, inoltre, recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, individuando una serie di figure chiave per i settori del terziario, distribuzione e servizi per le quali sarà possibile stipulare contratti di apprendistato di durata pari a 48 mesi (che si riducono a 42 per la seguente figura di IV livello: specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita).

Attività formativa professionalizzante: durata e contenuti

Con riferimento alla durata ed ai contenuti dell’attività formativa professionalizzante, l’accordo conferma la precedente disciplina contenuta nell’Accordo del 23 settembre 2009, precisando che il percorso formativo dell’apprendista viene stabilito in base alla qualifica professionale ed al livello di inquadramento che lo stesso dovrà raggiungere.
A tale proposito si evidenzia che l’accordo disciplina solo la formazione professionalizzante, lasciando alle Regioni la previsione della formazione di base e trasversale, affidata in via esclusiva dal Decreto Legislativo alla competenza regionale.
Va da sé, pertanto, che laddove le Regioni non provvedessero a normare tale aspetto, le aziende non sarebbero tenute ad effettuare tale tipologia formativa, come confermato peraltro dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2011, anche se si ritiene opportuno, in ogni caso, prevedere nel piano formativo individuale, in assenza di previsioni regionali, la formazione obbligatoria prevista per i nuovi assunti dal D. Lgs. 81/2006 (di durata pari a 4 ore) che andrà svolta nel corso del primo anno di apprendistato.
Il numero di ore è rapportato alle durate dell’apprendistato previste in relazione al livello di appartenenza, ma deve essere riproporzionato alla eventuale minore durata derivante o dalla conversione anticipata del rapporto o dalla sua anticipata risoluzione (per giusta causa o giustificato motivo).
In conformità con quanto previsto in precedenza dall’accordo del 23 settembre 2009, si deve ritenere ancora possibile anticipare, in tutto o in parte, l’attività formativa stabilita per le annualità successive.

Modalità di erogazione della formazione e referente per l’apprendistato

La norma, oltre ad adeguare le modalità di erogazione della formazione alle nuove tecnologie, introduce la figura del Referente per l’apprendistato, confermando al contempo l’eliminazione del tutor, già presente nell’accordo del 23 settembre 2009.
Al Referente per l’apprendistato, che potrà essere interno od esterno all’azienda, e che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa, viene assegnato il compito di seguire l’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dalle tabelle A e B, nonché dell’allegato 1, in materia di durata dell’attività formativa, e delle previsioni contenute nell’accordo stesso.
Il referente interno per l’apprendistato può essere il titolare dell’impresa stessa, un socio ovvero un familiare coadiuvante, oppure il soggetto che ricopre la funzione aziendale di referente, individuata dall’impresa nel piano formativo. Ciò significa che il referente è colui che ricopre quel ruolo e non una persona nominativamente individuata. Il referente interno per l’apprendistato dovrà possedere, comunque, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
In caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

fonte: Confcommercio di Campobasso

BORSE DI STUDIO A.S./A.A. 2010-2011

L’Ente Bilaterale del Turismo Puglia per gratificare le famiglie dei lavoratori operanti nel settore turismo, per l’anno scolastico 2010-2011, istituisce borse di studio per studenti delle scuole medie inferiori e superiori e per neolaureati, residenti nella Regione Puglia.

L’Ente Bilaterale del Turismo Puglia per gratificare le famiglie dei lavoratori operanti nel settore turismo, per l’anno scolastico 2010-2011, istituisce borse di studio per studenti delle scuole medie inferiori e superiori e per neolaureati, residenti nella Regione Puglia.
Ciascuna borsa di studio relativa alle scuole medie inferiori non potrà superare l’importo di € 200,00 (duecento/00), ciascuna borsa di studio relativa alle scuole medie superiori non potrà superare l’importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) e ciascuna borsa di studio per neolaureati l’importo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00).

Le borse di studio sono riservate:

 Agli studenti, residenti nella Regione Puglia figli di dipendenti o dipendenti di aziende del settore turismo operanti nella Regione Puglia, in regola con gli adempimenti contrattuali legati all’Ente Bilaterale del Turismo Puglia, delle scuole medie inferiori e superiori, pubbliche e private che a conclusione dell’anno scolastico 2010-2011 abbiano conseguito una votazione finale non inferiore a “NOVE/DECIMI”, per la licenza media inferiore e una valutazione non inferiore a “OTTANTA/CENTESIMI” per il diploma di maturità;
 Agli studenti neolaureati, residenti nella Regione Puglia figli di dipendenti o dipendenti di aziende del settore turismo operanti nella Regione Puglia, in regola con gli adempimenti contrattuali legati all’Ente Bilaterale del Turismo Puglia che nel periodo 1.09.2010/31.08.2011, abbiano conseguito la laurea con una valutazione minima di 105/110.

Per poter accedere all’assegnazione della borsa di studio i lavoratori interessati dovranno produrre la seguente documentazione originale:

Domanda di partecipazione in carta libera compilata in ogni sua parte; (All. A)
 Attestato di licenza per la scuola media inferiore;
 Certificato di maturità per la scuola media superiore;
 Certificato di laurea per gli studenti neolaureati;
 Stato di famiglia da cui risulta l’appartenenza dello studente al nucleo famigliare;
 Busta paga attestante la trattenuta a favore dell’Ente Bilaterale del Turismo Puglia.

All’esame delle domande ed alla individuazione degli assegnatari provvederà la Presidenza dell’Ente Bilaterale del Turismo Puglia. La decisione della Presidenza è insindacabile.

Le domande che risulteranno mancanti anche di una sola delle informazioni richieste non saranno prese in considerazione.

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ FISSATO PER IL GIORNO venerdì 28 ottobre 2011 – ore 12.00 presso la sede dell’Ente Bilaterale del Turismo Puglia – Via Grimoaldo degli Alfaraniti n. 15 – 70124 BARI .
Gli uffici dell’EBT per la ricezione a mano delle domande saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Le domande potranno anche essere inviate a mezzo raccomanda a.r..

Le domande pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione.

Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere alla sede dell’Ente Bilaterale del Turismo Puglia Tel. 0805022558.

Nuovo look per l’EBT Puglia

Si veste di nuovo il sito dell’EBT Puglia per rilanciare la sua offerta unica di corsi e servizi.

Si veste di nuovo il sito dell’EBT Puglia per rilanciare la sua offerta unica di corsi e servizi e per consolidare la propria presenza sul territorio, a supporto dei lavoratori e delle imprese. Trasparenza e funzionalità sono i principi ispiratori del nuovo sito, che si presenta rinnovato nella grafica, agile e di facile consultazione, con informazioni e news sempre aggiornate sull’Ente e le sue attività.

Un punto di riferimento, dunque, per lavoratori e imprese del settore turistico, che cercano risposte ai loro bisogni di informazione e formazione, qualificazione professionale, occupazione e sostegno al reddito.

Ampie sezioni sono dedicate all’offerta formativa ricca e variegata e ai servizi riservati alle imprese e ai lavoratori, con la possibilità di inserire i propri dati per ricevere la newsletter informativa sulle attività dell’Ente. Tra le novità l’avvio di un nuovo servizio finalizzato a favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro, cui i lavoratori potranno accedere registrandosi nel sito e compilando un format ad hoc. Le imprese aderenti all’Ente potranno visionare le domande di lavoro e richiedere la possibilità di valutare i candidati.