Savelletri (BR)
l preposto, così come definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008, è la persona che, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali appropriati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, prevede che il preposto frequenti, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, uno specifico percorso formativo aggiuntivo rispetto alla formazione generale e specifica svolta in qualità di lavoratore.
Il corso di formazione per preposti deve avere una durata minima di 8 ore ed è valido per tutte le tipologie di rischio individuate dai codici Ateco.
Obiettivi:
Acquisire elementi di conoscenza e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Destinatari:
Tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale, in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori
Modulo 1 – Parte legale
-Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
-Le relazioni fra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
-Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
-Incidenti e infortuni mancati;
-Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.
Durata: 4 ore
Modulo 2 – Parte tecnica
-Valutazione dei rischi dell’azienda con particolare riferimento al contesto in cui opera il preposto;
-Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
-Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
-Uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Durata: 4 ore
Durata complessiva: 8 ore
Obiettivi:
Acquisire elementi di conoscenza e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Destinatari:
Tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale, in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori
Modulo 1 – Parte legale
-Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
-Le relazioni fra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
-Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
-Incidenti e infortuni mancati;
-Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.
Durata: 4 ore
Modulo 2 – Parte tecnica
-Valutazione dei rischi dell’azienda con particolare riferimento al contesto in cui opera il preposto;
-Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
-Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
-Uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Durata: 4 ore
Durata complessiva: 8 ore
N.B. La Formazione lavoratori non deve essere confusa con l’informazione (art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008) che ciascun datore di lavoro deve provvedere a fornire a ciascun lavoratore.
Argomenti del corso:
Il corso è conforme ai requisiti indicati dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Durata: 8 ore
Validità: 5 anni
Savelletri (BR)
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 obbliga il Datore di lavoro a formare i suoi lavoratori, in conformità alle indicazioni dell’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011 e pubblicato nella G.U. n. 8 del 11/12/2012. I corsi di formazione previsti da tale normativa hanno durata variabile in relazione al settore di rischio dell’azienda, come individuato nell’Allegato II dello stesso Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
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