L’Ente Bilaterale del Turismo Puglia è finanziato dai LAVORATORI e dalle IMPRESE del settore turismo nella misura prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del Turismo-Pubblici Esercizi pari a 0,40% calcolato sulla paga base e contingenza per ogni dipendente per 14 mensilità; Tale somma è equamente ripartita per lo 0,20% a carico del datore di lavoro e per lo 0,20% attraverso una trattenuta sullo stipendio secondo quanto previsto dall’art. 23 comma 1 del predetto CCNL.
Con Circolare n. 43 del 15/12/2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali.
Un primo ordine di problemi attiene alla riconduzione del versamento contributivo in favore dell’ente bilaterale alla parte economico/normativa ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro.
Sul punto il Ministero si è più volte pronunciato – a partire dalla circolare n. 4 del 2004, in merito alla interpretazione dell’articolo 10 della legge n. 30 del 2003 (ma vedi altresì le circolari nn. 40 del 2004 e 30 del 2005, nonché la risposta interpello del 21 dicembre 2006 prot. 25/SEGR/0007573) – nel senso di ritenere non obbligatoria la iscrizione all’ente bilaterale. Ciò in coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza.
Un secondo e distinto ordine di problemi attiene invece alla diversa ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell’ottica di un innovativo welfare negoziale, dispongano l’obbligatorietà non della iscrizione all’ente bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in termini economici. È il caso di quei contratti o accordi collettivi che dispongano – come nel settore dell’artigianato – sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfettari (su base mensile e/o annuale) sia l’erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo ali’ente bilaterale di riferimento.
In questa diversa ipotesi, l’obbligatorietà della tutela – ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità – va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l’impresa – o, più in generale, il datore di lavoro (si pensi agli studi professionali) – e ciascuno dei propri dipendenti. Ciò del resto in coerenza con la funzione social-tipica della parte econornico/norrnativa del contratto collettivo di realizzare – ex articoli 3 e 36 della Costituzione – una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria o gruppo professionale.
Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Le quote contrattuali dovute all’Ente Bilaterale del Turismo Puglia vanno registrate nella sezione INPS in un rigo distinto dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, e versate all’INPS con il modello unificato F24 il giorno 16 di ogni mese.
Nella “SEZIONE INPS” del modello F24: nel campo “codice sede” si inserisce il codice della sede INPS territorialmente competente, nel campo “causale contributo” il codice “EBTU”, e non altri, nel campo “matricola INPS” la matricola dell’azienda che versa.
Di seguito negli appositi campi vanno specificati il periodo a cui si riferisce il contributo e l’importo delle quote contrattuali da versare.
Prima di procedere per la prima volta al suddetto versamento, è necessario inviare, compilata in ogni sua parte la scheda anagrafica