Rinnovato il CCNL TURIsmo

In data 27 luglio 2007 Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs-UIL, Federalberghi, Fipe, Faita, Fiavet e Federreti, dopo 18 mesi dalla sua scadenza, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Turismo.

In data 27 luglio 2007 Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs-UIL, Federalberghi, Fipe, Faita, Fiavet e Federreti, dopo 18 mesi dalla sua scadenza, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Turismo. L’intesa porterà in busta paga € 135,00 di aumento che saranno erogati in quattro tranche oltre all’una tantum di € 350,00. Sono in arrivo anche nuovi strumenti di flessibilità contrattata in linea con le caratteristiche del settore e con le evoluzioni del mercato. Per giungere alla mediazione le parti hanno prima condiviso una lettura sull’andamento del settore turistico in Italia e concordato una premessa titolata Governance che rappresenta l’avviso comune che le parti intendono sottoporre all’attenzione delle istituzioni sui seguenti argomenti: Sfera di applicazione E’ stato rafforzato il principio dell’inscindibilità delle norme ed introdotto i vincoli normativi per accedere ai benefici presenti all’interno della contrattazione a favore di chi applica integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Mercato del lavoro L’accordo conferisce attuazione alla nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante. Il nuovo contratto di apprendistato potrà essere stipulato sino a ventinove anni di età, per una durata variabile tra 24 e 48 mesi, per le qualifiche dei livelli 6, 6S, 5, 4, 3 e 2. La formazione obbligatoria è pari a 120 ore per anno e quella di base deve essere svolta presso istituti di formazione accreditati. Si è assegnato all’Ente Bilaterale del Turismo un ruolo sul parere di conformità e sul progetto formativo. Le parti hanno inoltre aggiornato la disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali, la cui operatività resta peraltro al momento inibita per effetto delle note indicazioni ministeriali sull’argomento. Lavoro a tempo parziale L’accordo regolamenta la possibilità di introdurre, nel contratto di lavoro a tempo parziale, le cosiddette clausole elastiche e flessibili. In virtù di tale previsione, sarà possibile variare la collocazione temporale della prestazione e determinarne l’aumento. Inoltre, sono stati aboliti i limiti massimi alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale (in precedenza, il contratto part time non poteva avere durata superiore a 28 ore settimanali, 124 ore mensili, 1352 ore annuali). Contratti week end Il nuovo CCNL prevede la possibilità di stipulare con lavoratori studenti contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per prestazioni da rendersi durante il fine settimana. Tali contratti potranno essere stipulati anche a tempo determinato. Appalto di servizi E’ stata definita una procedura volta a prevenire l’alimentarsi del contenzioso relativo ai casi in cui l’azienda conferisca a terzi la gestione in appalto di determinati servizi. Orario settimanale medio La contrattazione integrativa potrà consentire di calcolare l’orario di lavoro come media su periodi di più settimane. In attesa di tale disciplina, il CCNL prevede una prima ipotesi di utilizzo dell’orario medio, immediatamente operativa. Lavoro straordinario E’ stato abolito il limite giornaliero in precedenza previsto (due ore al giorno, elevate a tre per le aziende stagionali) per lo svolgimento del lavoro straordinario. Riposo settimanale L’accordo individua, in via transitoria, i casi in cui sarà possibile fruire il riposo settimanale ad intervalli più lunghi di una settimana. Retribuzione E’ stato concordato un aumento complessivo relativo al quadriennio 2006 – 2009 pari, per i lavoratori inquadrati al quarto livello, a euro 135,00. La tabella che segue specifica, per ciascun livello, l’aumento complessivamente spettante e le relative gradualità di erogazione. livello aumento lug-07 gen-08 lug-08 lug-09 a 192,41 57,01 64,14 35,63 35,63 b 178,14 52,78 59,38 32,99 32,99 1 165,97 49,18 55,32 30,74 30,74 2 151,70 44,95 50,57 28,09 28,09 3 143,07 42,39 47,69 26,49 26,49 4 135,00 40,00 45,00 25,00 25,00 5 126,61 37,51 42,20 23,45 23,45 6s 121,74 36,07 40,58 22,54 22,54 6 120,01 35,56 40,00 22,22 22,22 7 112,46 33,32 37,49 20,83 20,83 La prima tranche di aumento, di importo pari a euro 40,00, sarà erogata a partire dal mese di luglio 2007. Ulteriori aumenti saranno corrisposti a partire dai mesi di gennaio 2008 (euro 45,00), luglio 2008 (euro 25,00), luglio 2009 (euro 25,00). Tali importi sono comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale (10,31 euro mensili) che, a decorrere dal mese di luglio 2007, viene assorbita dall’aumento contrattuale. Una tantum A copertura del periodo di carenza contrattuale è prevista l’erogazione di un importo una tantum mediamente pari ad euro 350,00, da corrispondersi in due rate (euro 160,00 ad agosto 2007 ed euro 190,00 a febbraio 2008). Assistenza sanitaria Con decorrenza dal 1° luglio 2008, il contributo mensile dovuto al fondo di assistenza sanitaria sarà elevato a dieci euro e fissato nella stessa misura sia per i lavoratori full time sia per i lavoratori part time. Per gli apprendisti, l’obbligo di iscrizione al fondo di assistenza sanitaria, decorre dal 1° luglio 2009. Vitto e alloggio E’ previsto un adeguamento del prezzo convenzionato pagato dai lavoratori dipendenti che usufruiscono del servizio di vitto ed alloggio fornito dal datore di lavoro. Testo dell’accordo Segnaliamo che copia dell’accordo è disponibile nella sezione modulistica del sito www.ebt-puglia.it.

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